
ART. 1
Si costituisce in Arezzo la Associazione senza scopi di lucro denominata VESPA CLUB
AREZZO, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del c.c.
L'Associazione ha carattere assolutamente apolitico, in seno ad esso è vietata qualsiasi
discussione o manifestazione politica.
ART. 2
La Associazione ha come scopo la promozione dell'attività vespistica: turistica, culturale, ricreativa, ecc., curando gli interessi generali del motociclismo.
ART. 3
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 4
Si acquisisce il titolo di socio con l'approvazione del consiglio direttivo se si è in regola con il pagamento della quota Associativa.
Il pagamento della quota deve essere fatto annualmente entro e non oltre il 30 gennaio dell'anno in corso.
L'importo della quota è stabilito annualmente dal consiglio direttivo.
ART. 5
I soci hanno diritto a:
- partecipare alle attività sociali
- ritirare le eventuali pubblicazioni del Vespa Club Italia gratuitamente
- votare per il Consiglio direttivo al secondo anno di iscrizione al club
ART. 6
La qualifica di Socio si perde:
- per dimissioni
- per radiazione a causa di azioni ritenute disonorevoli o comunque ostacolanti il buon funzionamento della Associazione.
- per morosità
N.B. - La radiazione deve essere fatta su votazione inappellabile del Consiglio direttivo per maggioranza.
ART. 7
I mezzi finanziari di cui dispone la Associazione sono costituiti dalle quote dei Soci, nonché da eventuali contributi straordinari, donazioni, lasciti, erogazioni.
ART. 8
Le comunicazioni ai soci verranno effettuate indifferentemente a mezzo di SMS, posta elettronica e posta ordinaria, affissione e tramite il sito internet.
Qualsiasi mezzo utilizzato tra quelli decritti sarà ritenuto valido ed efficace.
ART. 9
La Presidenza ed il suo Consiglio direttivo hanno durata di anni 2 (due).
Il rinnovo delle cariche si avrà per votazione di almeno il 30% dei Soci.
I nominativi di eventuali candidati a cariche interne e nonché sostitutive del Consiglio
direttivo devono pervenire alla Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data
fissata per le votazioni. La data delle votazioni deve essere resa nota almeno 30 (trenta)
giorni prima della data stessa, tramite lettera.
Nel caso in cui nessun Socio si sia candidato entro i 15 (quindici) giorni previsti, rimarrà in
carica il Direttivo uscente.
ART. 10
I Consiglieri del Direttivo possono essere da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 9 (nove).
ART. 11
Le cariche elettive non comportano l'obbligo di alcuna remunerazione. Le spese
dell'Associazione devono essere approvate dal Consiglio Direttivo che decide se possono
essere supportate o meno.
ART. 12
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
La gestione Amministrativa e Finanziaria della Associazione è tenuta e controllata dal
Presidente, dal Segretario e dal Consigliere Revisore. Il reso conto della Associazione
sarà a disposizione dei Soci che ne faranno richiesta.
ART. 13
Lo scioglimento della Associazione può essere discusso in Sede di Consiglio con
assemblea appositamente indetta, con voto favorevole di almeno 4/5 dei Soci a seguito
della domanda sottoscritta, da almeno la metà più uno dei Soci effettivi e trasmessa al
Consiglio Direttivo.
In caso di scioglimento gli Averi dell'Associazione saranno utilizzati per ultimare le spese
previste e per saldare eventuali creditori.
Il rimanente sarà devoluto ad ente od associazione con scopo umanitario e comunque
con assoluta esclusione della suddivisione fra Soci.
ART. 14
Di propria iniziativa o con Voto favorevole della metà più uno dei Soci, il Consiglio Direttivo
propone eventuali modifiche allo Statuto in vigore. Il progetto di modifica deve essere
portato a conoscenza dei Soci prima della riunione dei Soci.
Per le modifiche è necessario che alla riunione partecipino almeno il 30% dei Soci e che si
abbiano almeno la metà più uno dei voti favorevoli.
ART. 15
Quanto non previsto nel presente statuto è regolato dalle vigenti leggi in materia.
ART. 16
I dati personali vengono trattati in conformità alla Legge 675/96 sulla privacy.
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